(Pubblicato nel Bollettino  ufficiale  della  Regione  Friuli-Venezia
                  Giulia n. 21 del 27 maggio 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista  la  legge  11  febbraio  1992,  n.   157,   e   successive
modificazioni  (Norme  per  la  protezione  della   fauna   selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio); 
    Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per  la
programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)
e, in particolare, l'articolo 11 ai  sensi  del  quale  «Al  fine  di
garantire la salva-guardia e la conservazione delle specie Orso bruno
(Ursus arctos), Lince (Lynx lynx) e Lupo (Canis lupus),  appartenenti
a specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi per
l'esecuzione di opere di  prevenzione  dei  danni  arrecati  da  tali
specie e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati
al patrimonio zootecnico, alle  colture  e  ai  beni  utilizzati  per
l'esercizio  dell'attivita'   agricola   o   di   allevamento.   Sono
indennizzabili, altresi', i danni arrecati dalla specie Orso bruno ad
altri beni o attivita'»; 
    Visto l'art. 39, comma 1, lettera b)  della  legge  regionale  n.
6/2008 che prevede l'adozione di un regolamento regionale  recante  i
«criteri e le modalita'  per  la  concessione  dei  contributi  e  le
tipologie di opere e di spese ammissibili, i criteri e  le  modalita'
per la consegna in comodato delle attrezzature per la prevenzione dei
danni e i criteri e le modalita' per  l'indennizzo  dei  danni  e  le
tipologie di spese ammissibili»; 
    Considerato  che,  alla  luce  della  circolare  della  Direzione
Protezione Natura del Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del
Territorio del 16 giugno 2007,  indirizzata  a  tutte  le  Regioni  e
Province  autonome,  avente  ad  oggetto   «Normativa   regionale   e
provinciale in materia di indennizzi per i danni causati  dai  grandi
carnivori in  Italia  -  Adeguamento  alla  normativa  europea»,  non
sussistono dubbi in  ordine  alla  compatibilita'  con  la  normativa
comunitaria dei contributi erogabili  ai  sensi  dell'art.  11  della
legge regionale n. 6/2008 in quanto le specie selvatiche Orso  bruno,
Lince e  Lupo  citate  dalla  norma  regionale  sono  tutte  inserite
nell'Allegato IV della Direttiva Habitat «Specie animali  e  vegetali
di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa»; 
    Richiamato il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione
regionale e degli Enti regionali», emanato  con  proprio  decreto  27
agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale n. 18 giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di governo della Regione  Friuli  Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello Statuto di autonomia); 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009,  n.
947 di approvazione del «Regolamento per la concessione di contributi
per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati  al
patrimonio  zootecnico,  alle  colture  e  ai  beni  utilizzati   per
l'esercizio dell'attivita' agricola o  di  allevamento  dalle  specie
Orso bruno, Lince e  Lupo,  in  esecuzione  dell'art.  39,  comma  1,
lettera b), della legge regionale n. 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni
per la programmazione faunistica  e  per  l'esercizio  dell'attivita'
venatoria)»; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il regolamento «Regolamento per la  concessione  di
contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo  dei  danni
arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni  utilizzati
per l'esercizio dell'attivita' agricola o di allevamento dalle specie
Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'articolo  39,  comma  1,
lettera b), della legge regionale n. 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni
per la programmazione faunistica  e  per  l'esercizio  dell'attivita'
venatoria)» nel testo allegato al presente  provvedimento  del  quale
costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.